Sez. L - , Sentenza n. 16691 del 25/06/2018 (Rv. 649486 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Accertamenti ispettivi - Attestata regolarità - Art. 3, comma 20, della l. n. 335 del 1995 - Redazione del verbale - Necessità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa, anche in caso di attestata regolarità, devono risultare da apposti verbali da notificare alla parte, atteso che l'art. 3, comma 20, della l. n. 335 del 1995, integrato dal d.l. n. 318 del 1996, conv. con modif. nella l. n. 402 del 1996, preclude, a tutela dell'affidamento del privato all'esito positivo del vaglio ispettivo, una diversa valutazione, di altro ispettore, per lo stesso periodo contributivo.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 20 CORTE COST., Decreto Legge 14/06/1996 num. 318 art. 3 com. 3, Legge 29/07/1996 num. 402
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)