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Sez. L - , Ordinanza n. 9662 del 05/04/2019 (Rv. 653616 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Accertamenti ispettivi - Art. 3, comma 20, l. n. 335 del 1995 - Attestazione di regolarità - Efficacia preclusiva - Limiti.
Stato
decisa il 2019-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653616-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

In tema di violazione degli obblighi in materia previdenziale e assicurativa, la disposizione dell'art. 3, comma 20, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'attestazione della regolarità degli adempimenti amministrativi e contributivi preclude la possibilità di muovere nuove contestazioni con riferimento a periodi di paga anteriori alla data dell'accertamento ispettivo, opera solo se il verbale conclusivo di quest'ultimo contenga una espressa affermazione di conformità della situazione aziendale rispetto alla normativa contributiva, e comunque non si estende a comportamenti irregolari che siano accertati sulla base di elementi ulteriori rispetto a quelli contemplati nel verbale.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)