Sez. 5, Sentenza n. 24327 del 18/05/2005 Ud. (dep. 28/06/2005) Rv. 232208 - 01
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE | Socio di fatto in società di persone che distrae beni prima del fallimento - Ricettazione prefallimentare - Esclusione - Bancarotta fraudolenta - Sussistenza.
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 L. fall.) e non la cosiddetta ricettazione prefallimentare (art. 232, comma terzo, n. 2, L. fall.) - che si configura in mancanza di un accordo con l'imprenditore fallito da parte dell'extraneus - l'ipotesi in cui la condotta di distrazione dei beni prima del fallimento sia posta in essere dal socio di fatto di una società di persone e, pertanto, illimitatamente responsabile, che non è un extraneus.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 232 com. 3 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)