Sez. 5, Sentenza n. 16062 del 22/02/2012 Ud. (dep. 27/04/2012) Rv. 252485 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Distrazione di beni sociali prima del fallimento operata dal terzo non fallito in accordo con l'imprenditore - Ricettazione prefallimentare - Esclusione - Concorso in bancarotta fraudolenta - Sussistenza.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Il delitto di ricettazione prefallimentare (art. 232, comma terzo, n. 2, l. fall.), si configura solo in mancanza di un accordo con l'imprenditore dichiarato fallito. Pertanto, il fatto del terzo non fallito che distragga beni prima del fallimento, in accordo con l'imprenditore, è punibile a titolo di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, ex art. 216, comma primo e 223, comma primo, l. fall., e non a norma del predetto art. 232 l. fall.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 232 com. 3 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)