Sez. 3, Sentenza n. 13694 del 06/11/2001 (Rv. 550035 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI | Decisioni della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Ricorso per cassazione ex art. 11, secondo comma, Cost. - Motivazione mancante o apparente - Violazione di legge - Configurabilità - Fattispecie.
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In tema di illecito disciplinare costituente reato, l'esclusione della responsabilità penale non impedisce che il fatto possa essere valutato anche ai fini disciplinari, sicché risulta viziata per violazione di legge, come tale censurabile ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la decisione del competente organo disciplinare che ometta di pronunziarsi in proposito (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione dell'organo disciplinare che ha omesso di pronunciare sulla incolpazione di carattere disciplinare, ritenendo sottratto al suo sindacato, e rimesso esclusivamente a quello al giudice ordinario, il potere di valutazione circa la veridicità o falsità delle dichiarazioni rese in sede di testimonianza penale).
Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 66, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)