Sez. 3, Sentenza n. 8639 del 29/05/2003 (Rv. 563743 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Valutazione disciplinare - Autonomia da quella dell'autorità giudiziaria penale - Sussistenza - Conseguenze - Rilevanza disciplinare dei fatti penalmente irrilevanti - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
Per il principio dell'autonomia della valutazione disciplinare rispetto a quella effettuata dall'autorità giudiziaria, gli stessi fatti irrilevanti in sede penale possono essere invece idonei a ledere i principi della deontologia professionale e dare pertanto luogo a responsabilità disciplinare, salva l'ipotesi di cui all'art. 653 cod. proc. pen. (così come modificato dall'art. 1 legge n. 97 del 2001), e cioè che sia intervenuta sentenza penale irrevocabile di assoluzione, la quale ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.
Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 44, Cod. Proc. Pen. art. 653, Legge 27/03/2001 num. 97 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)