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Sez. 4, Sentenza n. 7743 del 22/03/1984 Ud. (dep. 28/09/1984) Rv. 165814 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - IN GENERE - TASSATIVITÀ DEI MEZZI DI IMPUGNAZIONE - EFFICACIA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165814-01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - IN GENERE - TASSATIVITÀ DEI MEZZI DI IMPUGNAZIONE - EFFICACIA - LIMITI - FATTISPECIE.*

Il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, inequivocabilmente fissato nell'art. 190, primo comma cod. proc. pen. non vale di fronte a circostanze esteriori, a mere qualificazioni formali, che non inficiano la sostanza dell'atto quale si desume dal suo contesto. (nella specie la Corte ha annullato la sentenza dei giudici di merito che, tra l'altro, avevano ritenuto "appello" il ricorso per Cassazione, proposto e coltivato come tale con motivi di Cassazione, dalle parti civili). (V mass n 132841, sez. Unite).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)