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Sez. U, Ordinanza n. 7 del 10/01/1976 Cc. (dep. 18/03/1976) Rv. 132841 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI D'IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - ERRORE NELL'INDICAZIONE DEL MEZZO DI IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI - VOLONTA DELL'IMPUGNANTE DI USARE IL MEZZO NON CONSENTITO - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132841-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI D'IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - ERRORE NELL'INDICAZIONE DEL MEZZO DI IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI - VOLONTA DELL'IMPUGNANTE DI USARE IL MEZZO NON CONSENTITO - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - FATTISPECIE.*

Nel caso in cui nella dichiarazione di impugnazione sia indicato un mezzo diverso da quello prescritto, il gravame e tuttavia ammissibile, allorquando la divergenza tra la dichiarazione e l'interno volere sia riconducibile ad un errore, mentre e inammissibile quando risulti che l'impugnante abbia inteso usare un mezzo non consentito: con la conseguenza percio che il ricorso per Cassazione proposto dal pubblico ministero contro un provvedimento impugnabile mediante appello deve essere dichiarato inammissibile, allorche l'impugnante mostri nei motivi di volere insistere sulla scelta del mezzo, precisando di ricorrere a norma degli articoli 190 del codice di procedura e terzo cost.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)