Sez. 2, Sentenza n. 4652 del 16/07/1981 (Rv. 415351 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - COEFFICIENTE DI SVALUTAZIONE - DETERMINAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - COEFFICIENTE DI SVALUTAZIONE - DETERMINAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Nella Determinazione del coefficiente di svalutazione monetaria applicabile nella liquidazione del danno da fatto illecito, il giudice puo avvalersi di nozioni di comune esperienza ed ha la facolta, ma non l'Obbligo, di riferirsi ai coefficienti dello istituto di statistica. La valutazione cosi eseguita costituisce apprezzamento di merito, non sindacabile in Sede di legittimita. (Conf 6006/80, mass n 409780; (Conf 2112/80, mass n 405771; (Conf 723/80, mass n 404168).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)