Sez. 3, Sentenza n. 2112 del 01/04/1980 (Rv. 405771 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO DA FATTO ILLECITO - RIVALUTAZIONE - COEFFICIENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO DA FATTO ILLECITO - RIVALUTAZIONE - COEFFICIENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Nella Determinazione del coefficiente di svalutazione monetaria applicabile alla liquidazione del danno da fatto illecito il giudice puo avvalersi di nozioni di comune esperienza ed ha la facolta e non l'Obbligo, di riferirsi ai coefficienti dell'istituto di statistica. La valutazione cosi eseguita costituisce apprezzamento di merito, non suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita. (Conf 2489/76, mass n 381286).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)