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Sez. 3, Sentenza n. 2112 del 01/04/1980 (Rv. 405771 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO DA FATTO ILLECITO - RIVALUTAZIONE - COEFFICIENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405771-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO DA FATTO ILLECITO - RIVALUTAZIONE - COEFFICIENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Nella Determinazione del coefficiente di svalutazione monetaria applicabile alla liquidazione del danno da fatto illecito il giudice puo avvalersi di nozioni di comune esperienza ed ha la facolta e non l'Obbligo, di riferirsi ai coefficienti dell'istituto di statistica. La valutazione cosi eseguita costituisce apprezzamento di merito, non suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita. (Conf 2489/76, mass n 381286).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)