Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 14 dicembre 1983, causa 319/82
Epigrafe
Nel procedimento 319/82,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dall'Oberlandesgericht di Saarbrücken nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Société de vente de ciments et bétons de l'Est, SA
e
Kerpen & Kerpen GmbH & Co. KG,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 85 del Trattato CEE,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori T. Koopmans, presidente di Sezione, K. Bahlmann, P. Pescatore, A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici,
avvocato generale : P. VerLoren van Themaat\
cancelliere: P. Heim
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue :
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta
paragrafo 1
L'appellata è una ditta con sede in Francia, la cui attività consisteva nella vendita di cemento. Attualmente essa è in liquidazione. L'appellante ha sede nella Repubblica federale di Germania.
paragrafo 2
Nel marzo del 1978, le parti stipulavano un contratto per la fornitura annuale di circa 40000 tonnellate di cemento per un periodo di cinque anni. Con tale contratto, l'appellante si impegnava:
paragrafo 3
a non rivendere nel territorio della Saar il cemento acquistato presso l'appellata e
in caso di forniture nella zona di Karlsruhe, a tener conto degli interessi dell'impresa Wössingen (Germania), in cui l'appellata ha una partecipazione.
paragrafo 4
Nel contratto si conveniva inoltre che, qualora in capo ad una delle parti contraenti fosse venuto meno un elemento essenziale del contratto per motivi di politica dei prezzi, il contratto sarebbe stato sospeso di comune accordo.
paragrafo 5
L'appellante ritirava parte delle 40000 tonnellate convenute per il 1978, pagando il corrispettivo in contanti. Nel periodo 21 agosto 1978 - 31 ottobre 1978, venivano ancora fornite all'appellante complessivamente 6051,29 tonnellate di cemento, il cui prezzo d'acquisto ammontava a DM 392224,42. Nella presente causa pendente dinanzi all'Ober-landesgericht di Saarbrücken, l'appellata pretende tale somma. Essa basa tale pretesa sulla fornitura, effettuata in base al contratto del 30 marzo 1978, del quantitativo di cemento sopraindicato. L'appellante sostiene che il contratto è nullo per trasgressione dell'art. 85 del Trattato CEE.
paragrafo 6
Con ordinanza 1o dicembre 1982, l'O-berlandesgericht di Saarbrücken, adito in sede d'appello, ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 7
1. Se l'art. 85 del Trattato CEE si debba interpretare nel senso che va considerato nullo l'accordo, stipulato per cinque anni e che contempla la fornitura annua di circa 40000 tonnellate, in base al quale un'impresa avente sede nella Repubblica federale di Germania si impegna, nei confronti di una ditta avente sede in Francia, che si occupa della vendita di cemento, a non fornire nel territorio della Saar il cemento acquistato e, per quanto concerne le forniture nella zona di Karlsruhe, a tener conto degli interessi dell'affiliata della ditta francese in Wössingen (Germania), nonché ad accettare nuovi clienti in detta zona solo dopo aver avvisato la ditta francese.
2. Qualora il suddetto accordo sia da qualificare contratto preliminare e sia nullo ai sensi dell'art. 85, n. 2, del Trattato CEE, se debbano considerarsi nulli anche i singoli contratti stipulati per l'adempimento del contratto preliminare stesso.
3. In caso di soluzione affermativa della questione sub 1, se l'art. 85, n. 2, del Trattato CEE si debba interpretare nel senso che la nullità ivi contemplata è di natura tale da colpire anche i negozi reali di disposizione che costituiscono adempimento del contratto di compravendita, nel senso che il fornitore, qualora abbia effettuato delle consegne, non può pretendere il ripristino della situazione anteriore al contratto nullo nella Repubblica federale di Germania, secondo i principi dell'arricchimento senza causa.
paragrafo 8
Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, hanno presentato osservazioni scritte l'appellante nella causa principale, con l'aw. Radii, del foro di Freiburg e di Karlsruhe, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Norbert Koch, consigliere giuridico, in qualità d'agente, assistito dal sig. Ingolf Pernice, membro dell'ufficio legale.
paragrafo 9
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Con ordinanza 22 giugno 1983 la Corte, a norma dell'art. 95, §§ 1 e 2 del regolamento di procedura, ha deciso di rimettere la causa alla Quarta Sezione.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla prima questione
paragrafo 1
U appellata nella causa principale sostiene che il contratto non ricade sotto il divieto di cui all'art. 85 in quanto le sue ripercussioni sul mercato sono irrisorie, tenuto conto della posizione irrilevante delle parti sul mercato dei prodotti in questione. Il quantitativo di 40000 tonnellate di cui trattasi nella fattispecie è notevolmente inferiore a quanto stabilito dalla Commissione nella comunicazione del 27 maggio 1970, in merito ad accordi di scarsa rilevanza che non ricadono sotto il disposto dell'art. 85, n. 1, del Trattato CEE (GU 1970, C 64, pag. 1).
paragrafo 2
Tenuto conto dell'entità delle vendite effettuate, a detta dell'appellata, nelle zone più o meno interessate, il limite del 25 % indicato nella suddetta comunicazione non è stato raggiunto. Nel 1982, le vendite nel Land Renania-Palatinato ammontavano a circa 2,6 milioni di tonnellate e nel Land Baden-Württemberg, a circa 5,2 milioni di tonnellate. Nel 1982, tuttavia, circa 330000 tonnellate erano state importate dalla Francia nella Repubblica federale di Germania. Nel 1978, i quantitativi erano semmai ancora maggiori.
paragrafo 3
Di conseguenza, il quantitativo di 4000C tonnellate all'anno fissato nel contratto è talmente irrisorio da non influire su mercato.
paragrafo 4
Inoltre, l'accordo non ha l'oggetto nť l'effetto di impedire, restringere od alte rare il gioco della concorrenza all'in terno del mercato comune.
paragrafo 5
Nel 1978, l'appellante nella causa principale ha acquistato, in totale, solo 14195,44 tonnellate di cemento. Di conseguenza, non si può sostenere che il contratto abbia avuto l'effetto reale di incidere sulla situazione interna del mercato comune. Inoltre, il contratto non ha avuto l'oggetto di ostacolare la concorrenza all'interno del mercato comune. L'appellata voleva instaurare rapporti commerciali con l'appellante.
paragrafo 6
Non esiste alcun fattore che possa ostacolare il commercio fra gli Stati membri. Una collaborazione fra imprese che alteri il gioco della concorrenza ricade sotto il disposto dell'art. 85, n. 1, solo se è idonea, nel contempo, ad ostacolare il commercio tra gli Stati membri. L'art. 85, n. 1, non si propone di tutelare la concorrenza in sé oppure allo scopo di garantire la libertà degli interessati, bensì di rimuovere, mediante la concorrenza, le barriere del mercato. L'art. 85, n. 1, non può applicarsi nella fattispecie in quanto non si può sostenere che il «buon funzionamento del mercato comune» verrebbe compromesso in caso di completo adempimento del contratto.
paragrafo 7
Neppure valgono gli esempi di cui all'art. 85, n. 1, sub lettere da a) a e).
paragrafo 8
Secondo il contratto in questione, l'appellante si è impegnata a non consegnare nel territorio della Saar il cemento acquistato. Non vi è motivo di opporsi al fatto che il fornitore della merce e l'acquirente stipulino che il secondo non venda nella zona dove il fornitore ha operato fino a quel momento. La clausola contenente l'obbligo di «tener conto degli interessi» che l'attrice ha nell'impresa di Wössingen è molto vago e non può essere censurato come accordo territoriale illecito.
paragrafo 9
La clausola contrattuale secondo cui la convenuta si obbliga a tener conto dei suddetti interessi non contiene nessuna dichiarazione pertinente dal punto di vista dell'atto giuridico, e non stabilisce alcuna sanzione per il caso d'inadempimento.
paragrafo 10
La Commissione osserva anzitutto che, nell'ambito del procedimento a norma dell'art. 177, la Corte non può pronunciarsi sulla nullità di un accordo concreto. Essa può tuttavia indicare al giudice a quo i criteri da applicarsi per valutare l'accordo alla luce dell'art. 85.
paragrafo 11
Secondo l'art. 85, sono incompatibili col mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o alterare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.
paragrafo 12
Clausole, inserite nei contratti di compravendita, che limitino la libertà dell'acquirente di disporre della merce senza tener conto degli interessi dei terzi ed in funzione dei propri calcoli economici, entro i limiti previsti dalla legge, e soprattutto di decidere, se rivendere la merce, a chi e dove rivenderla, costituiscono restrizioni della concorrenza ai sensi dell'art. 85 del Trattato: la Corte lo ha espressamente dichiarato a proposito di restrizioni della rivendita a determinate associazioni commerciali (sentenza 17. 10. 1972, causa 8/72, Cementhandlaren, Race. 1972, pag. 977) e lo ha ammesso implicitamente a proposito di restrizioni territoriali (sentenza 16. 2. 1975, causa 43/73, Suiker Unie, Race. 1975, pag. 1663). A maggior ragione, quindi, questa giurisprudenza si applica ad accordi che limitano in via generale la libertà dell'acquirente di rivendere la merce, poiché questi gli impediscono anche qualsiasi partecipazione alla concorrenza commerciale.
paragrafo 13
L'art. 85 si applica solo ad accordi che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, affinché sia soddisfatta questa condizione
paragrafo 14
«occorre stabilire, in base ad un insieme di elementi oggettivi di diritto o di fatto, se appaia abbastanza probabile che l'accordo in questione eserciti un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale (vale a dire rilevante) sulle correnti degli scambi tra Stati membri» (sentenza 11. 12. 1980, causa 31/80, L'Oréal/De Nieuwe Amck, Race. 1980, pagg. 3775-3791).
paragrafo 15
Un accordo che riguardi la vendita di merci dalla Francia nella Repubblica federale di Germania è atto a pregiudicare gli scambi fra Stati membri. Come la Corte ha affermato, l'accordo deve inoltre pregiudicare gli scambi
paragrafo 16
«in un senso nocivo alla realizzazione degli scopi di un mercato unico tra Stati membri (sentenza 6. 5. 1971, causa 1/71, Cadillon/Höss, Race. 1971, pag. 351)».
paragrafo 17
Ciò può avvenire anche qualora l'accordo «favorisca un aumento anche considerevole del volume degli scambi tra Stati», se esso comporta limitazioni della libertà dell'acquirente o di terzi, che incidano sul commercio tra Stati membri (cause riunite 56 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione, Race. 1966, pag. 458).
paragrafo 18
Spetta al giudice a quo stabilire se gli obblighi imposti all'appellante nella causa principale fossero tali da produrre effetti del genere. Per fare ciò, egli deve tener conto in particolare del fatto che:
paragrafo 19
l'obbligo imposto all'appellante di usare la merce per le proprie necessità poteva arrivare sino ad escludere completamente la riesportazione della merce stessa,
il divieto di rivendere nel territorio della Saar esclude l'eventuale riesportazione delle merci dalla Saar in Francia,
l'obbligo di acquistare dall'impresa tedesca affiliata dell'appellante, previo avviso alla stessa, il cemento destinato ad essere venduto nella zona di Karlsruhe può incidere, perlomeno indirettamente, sul volume o sul circuito delle importazioni dalla Francia.
paragrafo 20
Il giudice a quo deve stabilire se questi eventuali ostacoli siano rilevanti. Ciò che è determinante al riguardo è se l'accordo possa nuocere alla realizzazione degli scopi di un mercato unico fra Stati membri, tenuto conto della posizione delle interessate sul mercato dei prodotti in questione, dei quantitativi eventualmente soggetti alla restrizione, dell'eventuale esistenza di accordi analoghi stipulati con altri acquirenti (sentenza, 5. 6. 1971, causa 1/71, Cadillon/Höss, Race. 1971, pag. 351; sentenza 9. 7. 1969, causa 5/69, Volk, Race. 1969, pag. 295; sentenza 25. 11. 1971, causa 22/71, Béguelin, Race. 1971, pag. 949). Al riguardo non è necessario che sia provato che l'accordo ha effettivamente pregiudicato in misura rilevante gli scambi; basta che sia atto a provocare quest'effetto (sentenza 1. 2. 1978, causa 19/77, Miller, Race. 1978, pag. 131).
paragrafo 21
Per quanto riguarda la seconda questione, l'appellata si domanda se la Corte debba pronunziarsi sulla seconda questione, nonché sulla terza, poiché è generalmente ammesso che la questione degli effetti della nullità rientra nell'ambito del diritto nazionale, non già del diritto comunitario.
paragrafo 22
Essa sostiene che i singoli contratti di vendita conclusi per l'adempimento del contratto preliminare non vanno considerati nulli. Se si parte dal presupposto che i singoli ordini sono contratti di vendita singoli, questi godono di un'autonomia tale da non essere pregiudicati dall'eventuale nullità del contratto preliminare. Secondo i principi che disciplinano i c. d. contratti successivi, si deve ritenere che l'eventuale nullità ai sensi dell'art. 85, n. 2, non pregiudica, in linea di massima, i contratti di adempimento o successivi.
paragrafo 23
La Commissione sostiene che, in un accordo relativo alla vendita di merce da uno Stato membro all'altro, gli unici accordi o elementi di accordo che possono essere colpiti, in linea di massima, dalla nullità di cui all'art. 85, n. 2, sono quelli che contengono una restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1 (sentenza 30. 6. 1966, cause 56/65, Société technique minière/Machinenbau Ulm, Race. pag. 261; sentenza 30. 6. 1966, causa riunite 56 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione, Race. 1966, pag. 458). Il problema se la nullità delle clausole vietate causi la nullità dell'intero accordo, o renda nulli persino eventuali accordi conclusi per l'adempimento del suddetto, non contenenti siffatte clausole, va risolto a norma del diritto nazionale e è sottratto al sindacato della Corte.
paragrafo 24
Per quanto riguarda la terza questione, l'appellata fa valere che la nullità prevista dall'art. 85, n. 2, non è tale da impedire l'efficacia di negozi reali di disposizione per l'adempimento del contratto di compravendita, nel senso che, se la merce è stata fornita, il fornitore non possa chiedere il ripristino della situazione esistente prima del contratto viziato da nullità. Nella fattispecie, l'appellata chiede semplicemente il pagamento della somma che le spetta per la merce fornita già da tempo e che l'appellante non contesta di aver ricevuto. Tenuto conto dell'impossibilità di garantire la restituzione della merce fornita, si giungerebbe ad un risultato incompatibile col principio dell'equità qualora, oltretutto, l'appellante non dovesse ora pagare il cemento ricevuto.
paragrafo 25
La Commissione sostiene che il problema degli effetti della nullità (parziale) di un accordo sul rapporto giuridico esistente tra gli interessati, ivi compresi i negozi già effettuati per l'adempimento del contratto, è una questione di diritto nazionale che non rientra nel sindacato della Corte.
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale
paragrafo 1
La Société de vente de ciments et bétons de l'Est SA, con l'aw. Friedrich Radii, dei fori di Friburgo e di Karlsruhe; la ditta Kerpen & Kerpen, con l'aw. Heinz Rowedder, del foro di Karlsruhe; e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Norbert Koch, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dal sig. Ingolf Pernice, membro dell'ufficio legale hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 5 ottobre 1983.
paragrafo 2
Nelle osservazioni orali, l'appellante nella causa principale ha dichiarato di condividere la tesi della Commissione sulla prima questione. Essa ha anzitutto osservato che il fatturato della Société de vente de ciments et de bétons de l'Est è stato, per il 1979, di FF 475 milioni. Essa ha inoltre dedotto che il problema della concorrenza non può essere considerato unicamente sotto il profilo quantitativo, ma che occorre anche tener conto dell'aspetto qualitativo.
paragrafo 3
Se si trattasse semplicemente di 40000 tonnellate di cemento all'anno, ciò vorrebbe dire che l'industria francese di cui trattasi — la quale ha pochi sbocchi — fornisce alla Repubblica federale de Germania solo quantitativi minimi. Occorre chiedersi per quale motivo quantitativi di scarso rilievo formino oggetto di un contratto successivamente risolto perché l'acquirente, anziché usare il cemento, l'ha rivenduto. Ciò costituisce una restrizione relativamente all'uso del cemento. I veri problemi vanno ricercati nell'industria del cemento quando una ditta è in grado di limitare il mercato a proprio vantaggio mediante contratti relativi a piccole partite.
paragrafo 4
La seconda e la terza questione possono essere risolte nell'ambito del diritto nazionale.
paragrafo 5
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 16 novembre 1983.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 1o dicembre 1982, pervenuta alla Corte il 15 dicembre successivo, l'Oberlandesgericht di Saarbrucken ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 85 del Trattato CEE, per valutare la compatibilità di un contratto di compravendita con la suddetta norma, nonché le conseguenze dell'eventuale nullità del contratto.
punto 2
Le questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra la Société de vente de ciments et bétons de l'Est SA, con sede in Francia, appellata nella causa principale, la cui attività consiste nella vendita di cemento, e la ditta Kerpen & Kerpen GmbH & Co. KG, con sede nella Repubblica federaie di Germania, appellante nella causa principale, controversia avente ad oggetto un contratto, concluso il 30 marzo 1978, per la fornitura annuale di circa 40000 tonnellate di cemento per un periodo di cinque anni.
punto 3
Con tale contratto, l'appellante nella causa principale, considerata importatore esclusivo nella Repubblica federale di Germania, s'impegnava a:
usare il cemento fornitole essenzialmente per le proprie necessità;
non rivendere nel territorio della Sarre il cemento acquistato dall'appellata;
e
in caso di forniture nella zona di Karlsruhe, a tener conto degli interessi dell'impresa di Wössingen, in Germania, in cui l'appellata aveva una partecipazione, e a non accettare nuovi clienti in detta regione senza aver previamente avvisato l'appellata.
punto 4
Dopo aver ritirato, e pagato in contanti, una quota del quantitativo stipulato per il 1978, la Kerpen & Kerpen riceveva tra l'agosto e l'ottobre del 1978 — senza tuttavia pagare — altre forniture per complessive 6051,29 tonnellate di cemento, per un valore di DM 392224,42. Il 31 ottobre 1978, l'appellata risolveva il contratto 30 marzo 1978 e pretendeva il pagamento della somma di DM 392224,42 summenzionata. L'appellante replicava che le pretese dell'appellata erano compensate da un credito, derivante dalla risoluzione del contratto, e che il contratto 30 marzo 1978 era nullo per trasgressione dell'art. 85 del Trattato CEE.
punto 5
Poiché il Landgericht di Saarbrücken aveva accolto la domanda dell'appellata, l'appellante interponeva appello. L'Oberlandesgericht di Saarbrücken, ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione del diritto comunitario, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1. Se l'art. 85 del Trattato CEE si debba interpretare nel senso che va considerato nullo l'accordo, stipulato per cinque anni e che contempla la fornitura annua di circa 40000 tonnellate, in base al quale un'impresa avente sede nella Repubblica federale di Germania s'impegna, nei confronti di una ditta avente sede in Francia, che si occupa della vendita di cemento, a non fornire nel territorio della Sarre il cemento acquistato e, per quanto riguarda le forniture nella zona di Karlsruhe, a tener conto degli interessi dell'affiliata della ditta francese in Wössingen (Germania), nonché ad accettare nuovi clienti in detta zona solo dopo aver avvisato la ditta francese.
2. Qualora il suddetto accordo sia da qualificare contratto preliminare e sia nullo ai sensi dell'art. 85, n. 2 del Trattato CEE, se debbano considerarsi nulli anche i singoli contratti stipulati per l'adempimento del contratto preliminare stesso.
3. In caso di soluzione affermativa della questione sub 1, se l'art. 85, n. 2, del Trattato CEE si debba interpretare nel senso che la nullità ivi contemplata è di natura tale da colpire anche i negozi reali di disposizione che costituiscono adempimento del contratto di compravendita, nel senso che il fornitore, qualora abbia effettuato delle consegne, non può pretendere il ripristino della situazione anteriore al contratto nullo nella Repubblica federale di Germania, secondo i principi dell'arricchimento senza causa.
SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione
punto 6
Dalla giurisprudenza della Corte si desume che le clausole, inserite nei contratti di compravendita, che limitino la libertà dell'acquirente di disporre della merce in relazione ai propri calcoli economici, costituiscono restrizioni della concorrenza ai sensi dell'art. 85 del Trattato. Il contratto che imponga all'acquirente l'obbligo di usare la merce per le proprie necessità, di non rivendere detta merce in una determinata zona, e di non accettare nuovi clienti in un'altra zona determinata se non dopo aver avvisato il venditore, è inteso ad impedire il gioco della concorrenza nel mercato comune.
punto 7
Siffatto contratto è quindi vietato ai sensi dell'art. 85, n. 1, se esso è atto ad ostacolare il commercio tra gli Stati membri.
punto 8
L'appellata nella causa principale sostiene che il contratto non ricade sotto il divieto delľart. 85, tenuto conto della posizione irrilevante delle parti sul mercato dei prodotti di cui trattasi. In proposito, in corso di causa è stato sostenuto, senza che ciò venisse contestato, che a quell'epoca le esportazioni francesi di cemento nella Repubblica federale di Germania erano di circa 350000 tonnellate all'anno. Il quantitativo oggetto del contratto rappresentava quindi oltre il 10 % delle esportazioni francesi nella Repubblica federale. Ciò premesso, non si può sostenere che il contratto non fosse atto ad ostacolare in misura rilevante gli scambi fra Stati membri.
punto 9
Occorre quindi risolvere la prima questione nel senso che le clausole del contratto, stipulato tra un esportatore francese ed un importatore stabilito nella Repubblica federale di Germania, che impongano all'acquirente, qualificato nel contratto come importatore esclusivo, l'obbligo di usare le merci per le proprie necessità, di non vendere la merce acquistata in una determinata zona, e di non accettare nuovi clienti in un'altra zona determinata se non dopo aver avvisato il venditore — essendo le due zone situate nella Repubblica federale di Germania — hanno per oggetto di impedire, restringere o alterare il gioco della concorrenza nel mercato comune. Esse contrastano quindi con l'art. 85, n. 1 del Trattato CEE e sono nulle quando il contratto è atto ad ostacolare il commercio fra Stati membri. Un contratto del genere, quando riguarda all'inarca il 10 % delle esportazioni della merce di cui trattasi dalla Francia nella Repubblica federale di Germania, è atto ad ostacolare in misura rilevante il commercio fra Stati membri.
SENTENZA › In diritto › Sulla seconda e sulla terza questione
punto 10
Con le suddette questioni, il giudice a quo vuole sapere quali conseguenze derivino, a norma dell'art. 85, n. 2 del Trattato CEE, dalla nullità del contratto, in particolare per quanto riguarda gli ordini e le consegne effettuate in forza dello stesso.
punto 11
Nella sentenza 25 novembre 1971 (causa n. 22/71, Béguelin, Race. 1971, pag. 949) la Corte ha dichiarato che l'accordo che ricada sotto il divieto dell'art. 85, n. 1 del Trattato è nullo, e, poiché la nullità è assoluta, l'accordo è privo di effetti nei rapporti fra le parti. Dalla stessa giurisprudenza della Corte, in particolare dalla sentenza 30 giugno 1976 (causa n. 56/65, Société technique minière/Machinenbau Ulm, Race. 1965, pag. 261) si desume che la nullità assoluta contemplata dall'art. 85, n. 2 colpisce solo le clausole contrattuali incompatibili con l'art. 85, n. 1. Le ripercussioni della suddetta nullità su tutti gli altri elementi dell'accordo non dipendono dal diritto comunitario. La stessa cosa vale per eventuali ordini e consegne effettuati in forza dell'accordo e per le obbligazioni di pagamento che ne derivano.
punto 12
Occorre quindi risolvere la seconda e la terza questione nel senso che la nullità assoluta di cui all'art. 85, n. 2 del Trattato riguarda solo le clausole contrattuali incompatibili con l'art. 85, n. 1. Le ripercussioni di detta nullità su tutti gli altri elementi dell'accordo, sugli eventuali ordini e consegne effettuati in forza dell'accordo stesso, e sulle obbligazioni di pagamento che ne derivano, non dipendono dal diritto comunitario. Dette ripercussioni vanno stabilite dal giudice nazionale, a norma del diritto del suo paese.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 13
Le spese sostenute dalla Commissione della Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice a quo, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione),
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dall'Oberlandesgericht di Saarbrücken, con ordinanza 1o dicembre 1982, dichiara:
1o Le clausole del contratto, stipulato tra un esportatore francese e un importatore stabilito nella Repubblica federale di Germania, che impongano all'acquirente, qualificato nel contratto come importatore esclusivo, l'obbligo di usare le merci per le proprie necessità, di non vendere la merce acquistata in una determinata zona, e di non accettare nuovi clienti in un'altra zona determinata se non dopo aver avvisato il venditore — essendo le due zone situate nella Repubblica federale di Germania — hanno per oggetto d'impedire, di restringere o di alterare il gioco della concorrenza nel mercato comune. Esse contrastano quindi con l'art. 85, n. 1 del Trattato CEE e sono nulle quando il contratto è atto ad ostacolare il commercio fra Stati membri. Un contratto del genere, quando riguarda all'incirca il 10 % delle esportazioni della merce di cui trattasi dalla Francia nella Repubblica federale di Germania, è atto ad ostacolare in misura rilevante il commercio fra Stati membri.
2o La nullità assoluta di cui all'art. 85, n. 2 del Trattato riguarda solo le clausole contrattuali incompatibili con l'art. 85, n. 1. Le ripercussioni di detta nullità su tutti gli altri elementi dell'accordo, sugli eventuali ordini e consegne effettuati in forza dell'accordo stesso, e sulle obbligazioni di pagamento che ne derivano, non dipendono dal diritto comunitario. Dette ripercussioni vanno stabilite dal giudice nazionale, a norma del diritto del suo paese.
Firme
Koopmans
Bahlmann
Pescatore
O'Keeffe
Bosco
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 dicembre 1983.
Per il cancelliere
H. A. Rühi
amministratore principale
Il presidente della Quarta Sezione
T. Koopmans