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Sez. 1, Sentenza n. 6204 del 28/06/1994 (Rv. 487239 - 01)

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Rescissione - Azione generale di rescissione per lesione | Rescissione - Pronuncia - Sproporzione tra le prestazioni - Accertamento - Sufficienza - Esclusione - Acquirente - Approfittamento dello stato di bisogno della controparte - Consapevolezza - Sussistenza - Accertamento - Necessità.
Stato
decisa il 1994-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487239-01

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Rescissione - Azione generale di rescissione per lesione

Ai fini della rescissione per lesione del contratto, perché sussista l'approfittamento dell'altrui stato di bisogno, non è richiesta la prova di una specifica attività posta in essere dal contraente avvantaggiato allo scopo di promuovere o sollecitare la conclusione del contratto, ma occorre pur sempre che dalla compiuta istruzione emerga una situazione tale che consenta di ritenere, attraverso una motivata valutazione complessiva del comportamento dell'acquirente, che la conoscenza dello stato di bisogno della controparte abbia costituito la spinta psicologica a contrarre. Conseguentemente il giudice che pronuncia la rescissione non può limitarsi ad affermare la sproporzione tra le prestazioni in misura eccedente la metà del valore di quella eseguita dalla parte danneggiata, ma deve dar conto di tutti gli elementi idonei a dimostrare che l'acquirente, all'atto della stipulazione del contratto, aveva la piena consapevolezza dell'approfittamento dello stato di bisogno della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1448

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)