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Sez. 2, Sentenza n. 628 del 22/01/1997 (Rv. 501937 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Contratto definitivo o preliminare con prestazioni usurarie a carico di un contraente - Nullità - Presupposti - Condotta del contraente avvantaggiato di mero approfittamento dello stato di bisogno della controparte - Insufficienza - Comportamento positivamente rivolto ad incidere sulla volontà dell'altro contraente - Necessità.
Stato
decisa il 1997-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501937-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE

Affinché un contratto, definitivo o anche preliminare, il quale importi il trasferimento di diritti o l'assunzione di obblighi verso un determinato corrispettivo in denaro, beni o servizi, possa essere considerato il mezzo in concreto utilizzato dall'agente per commettere il reato di cui all'art. 644 comma primo cod. pen. facendosi dare o promettere, in corrispettivo di una somma di denaro o di altra cosa mobile interessi o vantaggi usurari, ed incorra quindi nella sanzione di nullità è necessario - a differenza della contigua ipotesi di rescindibilità del contratto per lesione - che il contraente avvantaggiato abbia tenuto un comportamento diretto ad incidere sulla determinazione della volontà contrattuale del soggetto passivo (ad es. provocando o sollecitando la formulazione di una proposta contrattuale particolarmente svantaggiosa per il proponente) non essendo sufficiente (diversamente dalla menzionata ipotesi di rescindibilità) che egli, nella consapevolezza dello stato di bisogno della controparte, si sia limitato a trarne profitto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1448, Cod. Pen. art. 644

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)