Sez. 5 - , Sentenza n. 20337 del 26/07/2019 (Rv. 654856 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA | IVA - Storno di fatture con note di variazione di pari importo - Presupposti - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA
In tema di IVA, lo storno di fatture con note di variazione di pari importo è legittimo solo per le operazioni effettive e reali e non anche per quelle inesistenti, con conseguente indeducibilità, in detta ipotesi, delle relative sopravvenienze passive dal reddito imponibile.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)