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Sez. 5, Sentenza n. 24231 del 18/11/2011 (Rv. 620340 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA | Presupposti - Effettiva sussistenza dell'operazione imponibile - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620340-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA

La speciale procedura di cui all'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativa alla facoltà di regolarizzazione dell'IVA, presuppone necessariamente che le operazioni per le quali siano state emesse le fatture da rettificare o da regolarizzare, perché relative ad operazioni venute meno in tutto o in parte, siano effettive e, pertanto, non è applicabile nel caso in cui le operazioni siano inesistenti. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha ritenuto contrario al divieto di abuso del diritto l'utilizzo della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, prevista dall'art. 73 del d.P.R. n. 633 del 1972, attraverso la quale una società si era sottratta al pagamento dell'imposta dovuta, emettendo fatture per operazioni inesistenti nei confronti di altra società del gruppo e stornandole poi attraverso l'emissione di note di accredito di pari importo, nonchè contabilizzando fatture passive per operazioni inesistenti che venivano in seguito stornate con le note di credito ricevute).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)