Sez. U, Sentenza n. 1349 del 17/03/1989 (Rv. 462192 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - RAPPORTI TRA SANITARI ED I SOPPRESSI ENTI MUTUALISTICI - DISCIPLINA TRANSITORIA DI CUI ALLA LEGGE N. 349 DEL 1977 - STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE NAZIONALE UNICA - OBBLIGO DI COMMISSARI LIQUIDATORI DI PREDETTI ENTI, DI APPLICARE LE TARIFFE PREVISTE DALL'ART. 7 DELLA PREDETTA LEGGE - ASSOGGETTAMENTO DELLE RELATIVE CONTROVERSIE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - RAPPORTI TRA SANITARI ED I SOPPRESSI ENTI MUTUALISTICI - DISCIPLINA TRANSITORIA DI CUI ALLA LEGGE N. 349 DEL 1977 - STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE NAZIONALE UNICA - OBBLIGO DI COMMISSARI LIQUIDATORI DI PREDETTI ENTI, DI APPLICARE LE TARIFFE PREVISTE DALL'ART. 7 DELLA PREDETTA LEGGE - ASSOGGETTAMENTO DELLE RELATIVE CONTROVERSIE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
In tema di rapporti fra i sanitari ed i soppressi enti mutualistici, nella disciplina transitoria di cui alla legge 29 giugno 1977 n. 349, la stipulazione della convenzione nazionale unica impone ai commissari liquidatori di tali enti l'applicazione delle relative tariffe, ai sensi dell'art. 7 di detta legge, indipendentemente dalla deliberazione di ricezione di cui al successivo art. 8, che ha funzione ricognitiva e non costitutiva, ed abilita l'interessato ad adire il giudice ordinario, per conseguire il pagamento di quanto dovutogli in base alla convenzione stessa (implicante nullità delle clausole difformi del singolo rapporto), poiché si tratta di posizioni creditorie direttamente costituite e regolate dalla legge, ed altresì sottratte a discrezionalità amministrativa, senza che rilevi, ai fini della giurisdizione, la questione della qualificazione degli accordi nazionali come Atti negoziali ovvero amministrativi (influente al diverso fine degli eventuali limiti interni delle attribuzioni del giudice ordinario, a norma degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E). (V 5517/87, mass n 454043; (V 5453/87, mass n 454014).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 7, Legge 29/06/1977 num. 349 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)