Sez. U, Sentenza n. 5453 del 20/06/1987 (Rv. 454014 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - COMPENSI DEI MEDICI SPECIALISTICI IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO - ADEGUAMENTI TARIFFARI - CONTROVERSIA PROMOSSA DALLE ORGANIZZAZIONI DELLE CATEGORIE INTERESSATE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - COMPENSI DEI MEDICI SPECIALISTICI IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO - ADEGUAMENTI TARIFFARI - CONTROVERSIA PROMOSSA DALLE ORGANIZZAZIONI DELLE CATEGORIE INTERESSATE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Con riguardo ai compensi dei medici specialistici in regime di convenzionamento, la controversia promossa dalle organizzazioni delle categorie interessate, nei confronti dell'amministrazione, al fine di conseguire adeguamenti tariffari, in ottemperanza delle previsioni degli accordi nazionali stipulati a norma dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto si ricollega a posizioni di diritto soggettivo nell'ambito di rapporti di lavoro "parasubordinato" (art. 409 n. 3 cod. proc. civ.) ed all'osservanza di accordi che hanno natura contrattuale (senza incidenza su poteri autoritativi della amministrazione medesima).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)