diritto.io

Sez. L - , Sentenza n. 6041 del 13/03/2018 (Rv. 647527 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE | Giudizio d'appello - Sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c. riformulato ex l. n. 69 del 2009 - Dovere del giudice - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647527-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE

L'art. 182, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, secondo cui il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, assegna alle parti un termine perentorio per la regolarizzazione, si applica anche al giudizio d'appello. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da una società dopo la messa in liquidazione, in forza della procura rilasciata in primo grado, senza concedere termine per la costituzione a mezzo del liquidatore quale nuovo rappresentante).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)