Sez. 3 - , Sentenza n. 19663 del 03/10/2016 (Rv. 642600 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE | Procura alle liti - Rilascio per il primo grado - Proposizione dell'appello - Nullità - Successiva estensione del mandato difensivo - Sanatoria ex art. 182, co. 2, c.p.c.- Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE
La procura rilasciata per il solo primo grado è nulla, quando in forza di essa venga proposto atto di appello, salvo che sia successivamente estesa al nuovo grado entro l'udienza prevista dall'art. 350, comma 2, cod. proc. civ., tenuto conto della previsione contenuta nell'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 350 com. 2, Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)