Sez. 2, Sentenza n. 10995 del 10/06/2004 (Rv. 573511 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE | Natura non decisoria - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Provvedimento emesso in difetto dei presupposti di legge - Impugnabilità - Esclusione - "Actio nullitatis" - Esperibilità - Sussistenza.
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE
In tema di divisione ereditaria, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., l'ordinanza pronunciata dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 789 III. cod. proc. civ., in quanto la stessa non solo non è definitiva ma non ha neppure natura decisoria anche quando, essendo emessa in difetto dei presupposti di sostanza (presenza di contestazioni o mancanza dell'accordo delle parti) e/o di forma(irritualità del procedimento o viziata formazione dell'accordo), si risolve in un provvedimento abnorme e, perciò, inesistente, nei cui confronti è esperibile l'"actio nullitatis", che non è un mezzo di gravame ma un'ordinaria azione di accertamento per la declaratoria di inefficacia dei provvedimenti adottati dagli organi giurisdizionali al di fuori delle loro attribuzioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 789, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 789
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)