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Sez. 2, Sentenza n. 21064 del 28/09/2006 (Rv. 592146 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE | Ordinanza che dichiara esecutivo il progetto - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Limiti - Provvedimento emesso in presenza di contestazioni - Natura decisoria - Configurabilità - Conseguenze - Ricorso ex art.111 Cost. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592146-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE

In materia di divisione ereditaria, l'ordinanza del giudice istruttore che, ai sensi dell'art. 789 cod. proc. civ., dichiara esecutivo il progetto divisionale, pur definita dalla legge non impugnabile, è ricorribile in cassazione " ex " art. 111 Cost., qualora risulti emanata in presenza di contestazioni e, quindi, in assenza dei presupposti che ne legittimano la pronuncia, assumendo essa, in tal caso, natura decisoria, incidendo, sia pure in maniera abnorme, sui diritti delle parti, e non essendo previsto della legge processuale alcun mezzo di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 789, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)