Sez. L - , Sentenza n. 4621 del 22/02/2017 (Rv. 643268 - 03)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Dirigenti enti locali - Applicabilità dell'art. 2103 c.c. - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
Nel lavoro pubblico alle dipendenze di un ente locale, alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo e non consente, perciò, - anche in difetto della espressa previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, stabilita per le Amministrazioni statali - di ritenere applicabile l'art. 2103 c.c., risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non compatibile con lo statuto del dirigente pubblico.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 109, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)