Sez. L, Sentenza n. 3451 del 15/02/2010 (Rv. 612013 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Rapporti di impiego privatizzato - Lavoro pubblico dirigenziale negli enti locali - Applicabilità dell'art. 2103 cod. civ. - Esclusione ricavabile dal sistema normativo - Eccezioni - Dirigente tecnico - Limiti.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
Il sistema normativo del lavoro pubblico dirigenziale negli enti locali (trasfuso da ultimo nell'art. 109 del d.lgs. n. 267 del 2000), nell'escludere la configurabilità di un diritto soggettivo a conservare in ogni caso determinate tipologie di incarico dirigenziale (ancorchè corrispondenti all'incarico assunto a seguito di concorso specificatamente indetto per determinati posti di lavoro e anteriormente alla cosiddetta "privatizzazione"), conferma peraltro il principio generale che, nel lavoro pubblico, alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo, e non consente perciò - anche in difetto dell'espressa previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilita per le amministrazioni statali - di ritenere applicabile l'art. 2103 cod. civ., risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non compatibile con lo statuto del dirigente pubblico locale, con la sola eccezione della dirigenza tecnica, la quale va tuttavia interpretata in senso stretto, ossia nel senso che il dirigente tecnico, il cui incarico è soggetto ai principi della temporaneità e della rotazione, deve comunque svolgere mansioni tecniche.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 15/05/1990 num. 127 art. 6, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 51 com. 6, Legge 15/05/1997 num. 127 art. 6 CORTE COST., Legge 18/08/2000 num. 276 art. 109, Legge 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Legge 24/09/2004 num. 272
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)