Sez. 1, Sentenza n. 4106 del 13/07/1982 (Rv. 422084 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - RINNOVAZIONE DELL'INTERROGATORIO FORMALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - RINNOVAZIONE DELL'INTERROGATORIO FORMALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'ammissibilità in appello della rinnovazione dello interrogatorio formale, è necessario, per il principio della contestualità ed unitarietà della prova, che tale mezzo istruttorio abbia il requisito della novità, cioè verta su fatti del tutto diversi e distinti da quelli che hanno formato oggetto della prova assunta in primo grado. (V 2028/82, mass n 419883; (V 328/82, mass n 418029; (V 2574/81, mass n 413346).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)