diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4106 del 13/07/1982 (Rv. 422084 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - RINNOVAZIONE DELL'INTERROGATORIO FORMALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422084-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - RINNOVAZIONE DELL'INTERROGATORIO FORMALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'ammissibilità in appello della rinnovazione dello interrogatorio formale, è necessario, per il principio della contestualità ed unitarietà della prova, che tale mezzo istruttorio abbia il requisito della novità, cioè verta su fatti del tutto diversi e distinti da quelli che hanno formato oggetto della prova assunta in primo grado. (V 2028/82, mass n 419883; (V 328/82, mass n 418029; (V 2574/81, mass n 413346).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)