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Sez. 3, Sentenza n. 2028 del 02/04/1982 (Rv. 419883 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE SU CIRCOSTANZE CONNESSE CON QUELLE GIÀ ACCERTATE CON LO STESSO MEZZO E DIRETTE A CONTRADDIRE LE RISULTANZE ACQUISITE - NOVITÀ - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419883-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE SU CIRCOSTANZE CONNESSE CON QUELLE GIÀ ACCERTATE CON LO STESSO MEZZO E DIRETTE A CONTRADDIRE LE RISULTANZE ACQUISITE - NOVITÀ - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Il principio dell'unitarietà e contestualità dell'istruzione probatoria - al quale si ispira l'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. - consente la deduzione ed ammissione in appello dei soli mezzi istruttori volti all'accertamento di fatti distinti da quelli che hanno formato oggetto delle prove assunte nel precedente grado del giudizio, sicché non può essere attribuito carattere di novità alla prova testimoniale su circostanze strettamente connesse con quelle già accertate con lo stesso mezzo in prime cure e che miri a contraddire nel successivo grado del giudizio le risultanze precedentemente acquisite, attraverso la tardiva deduzione di circostanze che, in Sede di espletamento del mezzo, avrebbero potuto formare oggetto di prova contraria. (V 328/82, mass n 418029; (V 2574/81, mass n 413346; (Conf 2464/81, mass n 413242).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)