Sez. 3 - , Sentenza n. 3242 del 03/12/2020 Ud. (dep. 27/01/2021) Rv. 280691 - 01
STUPEFACENTI - VENDITA A MINORI | Fatto di lieve entità - Aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 - Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
STUPEFACENTI - VENDITA A MINORI
In tema di reati concernenti gli stupefacenti consegnati o comunque destinati a persone minori, il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, ancorché sia contestata l'ipotesi di lieve entità, non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto tale circostanza, essendo ad effetto speciale, comporta il superamento del limite di cinque anni di pena detentiva agli effetti dell'art. 131-bis, commi 1 e 4, cod. pen., elevando a sei anni di reclusione, in esito all'aumento massimo della metà da computare, il massimo edittale di quattro anni previsto per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. citato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 com. 1 lett. A CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)