Sez. 2, Sentenza n. 23419 del 20/04/2017 Ud. (dep. 12/05/2017) Rv. 270393 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. - Applicabilità dell'istituto della particolare tenuità del fatto - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE
L'istituto della particolare tenuità del fatto non è applicabile al reato di ricettazione attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., in quanto il limite di pena per esso previsto, pari a sei anni di reclusione, è superiore a quello richiesto per l'applicazione di detta causa di non punibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)