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Sez. 3, Sentenza n. 10719 del 11/08/2000 (Rv. 539524 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Responsabilità dell'appaltatore - Del progettista - Del direttore dei lavori - Del committente avvalsosi di detti ausiliari - Responsabilità da fatto illecito - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539524-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE

La disciplina dell'art. 1669 cod.civ., relativa anche ai gravi difetti dell'opera ed applicabile anche negli appalti pubblici, si applica non solo nei confronti dell'appaltatore, ma anche nei riguardi del progettista, del direttore dei lavori e dello stesso committente che si sia avvalso di detti ausiliari e la relativa responsabilità esula dai limiti del rapporto contrattuale corso tra le parti, per assumere la configurazione propria della responsabilità da fatto illecito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)