Sez. 2, Sentenza n. 4900 del 26/04/1993 (Rv. 482050 - 01)
Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - In genere | Responsabilità dell'appaltatore - Del progettista - Del direttore dei lavori - Del committente avvalsosi di detti ausiliari - Concorso - Ammissibilità - Conseguenze - Fattispecie.
Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - In genere
la disciplina dell'art. 1669 cod. civ. si applica non solo nei confronti dell'appaltatore, ma anche nei riguardi del progettista, del direttore dei lavori e dello stesso committente che si sia avvalso di detti ausiliari. La relativa responsabilità esula dai limiti del rapporto contrattuale corso tra le parti, per assumere la configurazione propria della responsabilità da fatto illecito e le attività dei soggetti suddetti possono concorrere tutti alla produzione del danno, con la conseguenza che essi possono essere chiamati tutti (indipendentemente dalla graduazione delle colpe) a risarcire il danno integralmente. (Nella specie la C.S. ha cassato la sentenza del merito che aveva escluso la responsabilità di un'impresa, che non aveva assunto diretta partecipazione ai lavori, pur essendo risultato che la medesima aveva fornito ad alcuni appaltatori materiale di cui era stata accertata la inidoneità, aveva apprestato un progetto largamente difettoso ed aveva proposto alla esecuzione delle opere un proprio direttore dei lavori).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)