Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20894 del 03/10/2014 (Rv. 633212 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO | Accoglimento parziale del gravame - Compensazione parziale delle spese - Condanna dell'appellante limitatamente vittorioso alla quota residua - Limiti e condizioni.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO
In caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte parzialmente vittoriosa, fermo restando che, ove abbia omesso di statuire sulle spese del giudizio di primo grado, la pronuncia ne determina, implicitamente, la compensazione, sicché la parte parzialmente vittoriosa in appello risulta, rispetto all'esito complessivo della lite, parzialmente soccombente, ed è legittima la condanna della stessa al pagamento della quota delle spese del giudizio di secondo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)