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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19122 del 28/09/2015 (Rv. 636950 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO | Accoglimento parziale del gravame - Compensazione parziale delle spese - Condanna alla quota residua della parte risultata vittoriosa in misura inferiore a quella stabilita in primo grado - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-09-28
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636950-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO

In caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo della lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)