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Sez. L, Sentenza n. 3128 del 11/02/2010 (Rv. 612004 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Censure dell'intimato - Motivazione, "per relationem", della P.A. - Richiamo al verbale di accertamento - Limiti - Richiamo a circostanze o fatti nuovi - Motivazione specifica - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612004-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE

Nell'ordinanza-ingiunzione di una sanzione amministrativa, l'autorità pubblica non è tenuta a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall'intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento, a meno che le difese dell'intimato non contengano circostanze o fatti nuovi non indicati nel verbale o rilevanti per la configurabilità della contravvenzione o la sua gravità, nel qual caso la motivazione del provvedimento autoritativo deve, pur sinteticamente, tener conto delle ulteriori prospettazioni difensive, affinché, in applicazione dei principi del giusto processo, il giudice dell'opposizione possa compiere una valutazione esaustiva dei fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/11/1989 num. 689 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)