diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3256 del 27/05/1982 (Rv. 421216 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - CAUSE IMPEDITIVE - OSTACOLI DI FATTO - ININFLUENZA - CAUSE GIURIDICHE - RILEVANZA - CREDITI DI LAVORO - ESTENSIONE - DECORRENZA IN COSTANZA DI RAPPORTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421216-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - CAUSE IMPEDITIVE - OSTACOLI DI FATTO - ININFLUENZA - CAUSE GIURIDICHE - RILEVANZA - CREDITI DI LAVORO - ESTENSIONE - DECORRENZA IN COSTANZA DI RAPPORTO - CONDIZIONI.*

L'art. 2935 cod. civ. - secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere - si riferisce alle sole cause giuridiche impeditive dell'Esercizio del diritto e non anche ai semplici ostacoli di fatto concernenti la contestazione del rapporto o la sua pretesa simulazione. Tale principio trova applicazione anche riguardo ai crediti di lavoro, la cui prescrizione, peraltro, decorre in costanza del rapporto solo dal momento in cui questo sia assistito dalla garanzia di stabilità. (V 1268/76, mass n 379956).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)