Sez. 1, Sentenza n. 45347 del 06/05/2015 Ud. (dep. 13/11/2015) Rv. 265397 - 01
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Aggiotaggio - Manipolazione di mercato - Reato di mera condotta - Idoneità dell'azione a mettere in concreto pericolo il corretto ed efficiente andamento del mercato - Necessità - Ragioni - Fattispecie.
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI
Il reato di manipolazione di mercato, previsto dall'art. 185 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, ha natura di mera condotta per la cui integrazione è sufficiente che siano posti in essere comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento; tuttavia, la natura di pericolo concreto di tale delitto esige, ai fini del perfezionamento del reato, la manifestazione fenomenica della idoneità dell'azione a mettere in pericolo l'interesse protetto dalla norma, costituito dal corretto ed efficiente andamento del mercato al fine di garantire che il prezzo del titolo nelle relative transazioni rifletta il suo valore reale e non venga influenzato da atti o fatti artificiosi o fraudolenti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse escluso la sussistenza del reato sulla base di un giudizio controfattuale, all'esito del quale aveva concluso che una diversa condotta degli imputati non avrebbe comportato un differente atteggiarsi del prezzo del titolo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 185, Cod. Civ. art. 2637
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)