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Sez. 5 - , Sentenza n. 53437 del 19/10/2018 Ud. (dep. 28/11/2018) Rv. 275134 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Manipolazione del mercato – Natura - Reato di pericolo e di mera condotta - Idoneità dell'azione - Accertamento – Prognosi postuma – Requisiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275134-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

Il delitto di manipolazione del mercato, previsto dall'art. 185 T.U.F., è un reato di pericolo concreto e di mera condotta, la cui concreta idoneità deve essere accertata sulla base del criterio della prognosi postuma, volto a verificare se – con riferimento all'intera platea degli investitori ed alla complessiva situazione di mercato, nonché valutando le iniziative sollecitatorie della Consob a norma dell'art. 114 T.U.F. – gli effetti decettivi dei fatti comunicativi, prevedibili in concreto ed "ex ante" quali conseguenze della condotta dell'agente, siano stati potenzialmente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di mercato del titolo rispetto a quello determinato in un corretto processo di formazione dello stesso. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito che aveva assolto gli imputati dall'accusa di avere, avvalorando l'esistenza di un gruppo di investitori interessati all'acquisto delle azioni di una società in mano pubblica, posto in essere artifizi, consistenti nella produzione di documentazione falsa, e diffuso agli organi di informazione notizie non veritiere sulla consistenza economica degli investitori e sulla serietà dell'offerta, idonee a determinare una sensibile alterazione del titolo quotato in borsa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 185 art. 185, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 185 art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)