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Sez. 3, Sentenza n. 3998 del 11/07/1979 (Rv. 400466 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - DISAPPLICAZIONE DELLA NORMA INCOSTITUZIONALE DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE - ISTANZA DI PARTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400466-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - DISAPPLICAZIONE DELLA NORMA INCOSTITUZIONALE DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE - ISTANZA DI PARTE - IRRILEVANZA.*

Fuori dei casi in cui si sia verificata una delle situazioni che rendono insensibile il rapporto oggetto della controversia alla sopravvenuta dichiarazione di illegittimita costituzionale della norma regolatrice, il giudice, dal giorno immediatamente successivo alla pubblicazione della pronunzia della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale, deve tenere conto della dichiarazione di illegittimita, indipendentemente da qualsiasi richiesta di parte, determinando detta pronunzia la definitiva e integrale eliminazione della norma dichiarata illegittima dall'ordinamento giuridico. (Conf 2984/77, mass n 386535).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 134, Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)