diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2984 del 06/07/1977 (Rv. 386535 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - DISAPPLICAZIONE DELLA NORMA INCOSTITUZIONALE - IN TUTTI I GIUDIZI PENDENTI - LIMITI - RAPPORTI DEFINITI ED ESAURITI - SITUAZIONI DI FATTO ANTERIORI - ESTENSIONE DEGLI EFFETTI.*
Stato
decisa il 1977-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386535-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - DISAPPLICAZIONE DELLA NORMA INCOSTITUZIONALE - IN TUTTI I GIUDIZI PENDENTI - LIMITI - RAPPORTI DEFINITI ED ESAURITI - SITUAZIONI DI FATTO ANTERIORI - ESTENSIONE DEGLI EFFETTI.*

Una disposizione, di cui sia stata dichiarata l'illegittimita costituzionale, cessa di avere efficacia e deve essere disapplicata, anche d'ufficio, dal giorno successivo alla pubblicazione, sulla Gazzetta ufficiale, della decisione della Corte costituzionale, rispetto a tutti i rapporti per i quali penda una controversia giudiziaria, inclusi quelli precostituiti, salvo che si siano determinate situazioni giuridiche ormai esaurite, consolidate ed intangibili, suscettibili, come tali, di essere diversamente regolate, prescindendo dalla norma dichiarata incostituzionale, come si verifica nel caso di rapporti gia definiti anteriormente alla pronunzia di illegittimita costituzionale, per effetto di giudicato, o di Atti amministrativi non piu impugnabili o di Atti negoziali, dei quali siano interamente esauriti gli effetti e che siano rilevanti, sul piano sostanziale o processuale, nonostante l'inefficacia della norma dichiarata incostituzionale. Ne deriva che gli effetti delle sentenze della Corte costituzionale si estendono anche alle situazioni di fatto ad esse anteriori, a meno che in proposito non si sia formato il giudicato. (V 3243/75, mass n 377357; (V 1095/74, mass n 369065; (V 2124/73, mass n 365317; (V 582/69, mass n 338771; (V 4100/68, mass n 337765; (V 1706/63, mass n 262598; (V 1705/63, mass n 262591).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 134, Costituzione art. 136, Regio Decr. 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)