Sez. 3, Sentenza n. 255 del 11/01/2006 (Rv. 586609 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO | Obbligazioni pecuniarie - Svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore - Rivalutazione della somma dovuta - Condizioni - Prova del maggior danno - Necessità - Sussistenza - Liquidazione del maggior danno accertato per l'intero periodo del suo verificarsi - Necessità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO
Nelle obbligazioni pecuniarie, il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare del debito, nè costituisce di per sè un danno risarcibile, ma può implicare, in applicazione dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., solo il riconoscimento in favore del creditore, oltre che degli interessi, del maggior danno che sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro; però, qualora il creditore abbia fornito la prova del maggior danno, la sentenza di merito deve liquidarlo per l'intero ed in riferimento a tutto il periodo in cui esso si è verificato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, pur avendo considerato raggiunta la prova del maggior danno in dipendenza di un inadempimento della controparte protrattosi per ben diciannove anni, aveva poi condannato il debitore a liquidarlo solo per il periodo successivo alla sentenza di primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)