Sez. 3, Sentenza n. 20807 del 27/10/2004 (Rv. 579616 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Ritardo nell'adempimento - "Maggior danno" da svalutazione - Prova - Qualità di imprenditore commerciale del creditore - Prova per presunzioni del danno - Ammissibilità - Condizione - Prosecuzione dell'attività commerciale durante il ritardo.
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
Nel caso in cui il creditore, del quale non sia controversa la qualità di imprenditore commerciale, deduca di aver subito dal ritardo del debitore nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria un pregiudizio conseguente al diminuito potere di acquisto della moneta, non è necessario, ai fini del riconoscimento del maggior danno ragguagliato alla svalutazione monetaria, che egli fornisca la prova di un danno concreto causalmente ricollegabile all'indisponibilità del credito per effetto dell'inadempimento, dovendosi presumere, in base all'"id quod plerumque accidit", che, se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi, a condizione che nel periodo di ritardo nell'adempimento, successivo alla nascita del credito, sia continuato l'esercizio dell'attività commerciale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)