Sez. 2, Sentenza n. 2394 del 06/04/1983 (Rv. 427244 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - REQUISITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - REQUISITI.*
Sebbene l'esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, al fine del soddisfacimento della prescrizione di cui all'art. 366 n. 3 cod. proc. civ., che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonché delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere riconosciuti soltanto dal contenuto del ricorso medesimo senza necessità di attingere ad altre fonti. (nella specie, il ricorrente si era limitato all'indicazione della sentenza della quale chiedeva l'annullamento e del suo oggetto, mentre, nell'enunciazione dei motivi, non era andato oltre l'esposizione dei vizi della decisione impugnata, senza la benché minima esposizione dei fatti che avevano dato origine al giudizio, dello svolgimento del processo nelle sue varie fasi e delle posizioni assunte dalle parti. La S.C., sulla base del principio di cui alla massima, ha dichiarato inammissibile il ricorso). (V 3748/81, mass n 414385; (V 3552/81, mass n 414164; (Conf 1014/80, mass n 404468; (Conf 3566/76, mass n 382321).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)