Sez. 2, Sentenza n. 1014 del 12/02/1980 (Rv. 404468 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - REQUISITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - REQUISITI.*
Sebbene l'esposizione sommaria dei fatti della causa non debba necessariamente costituire una premessa a se stante ed autonoma rispetto ai motivi d'impugnazione, e tuttavia indispensabile, al fine del soddisfacimento della prescrizione di cui all'art 366 n 3 cod proc civ, che il ricorso, almeno nella parte destinata all'esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia nonche delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto dal contenuto del ricorso medesimo, senza necessita di attingere ad altre fonti; ne e sufficiente che il ricorrente richiami l'esposizione dei fatti della causa contenuta nella sentenza impugnata. (Conf 3566/76, mass n 382321 nella prima parte; (Conf 2065/75, mass n 375788 nella prima parte; (Conf 1646/75, mass n 375252 nella prima parte; (Conf 1828/74, mass n 370031).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)