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Sez. 3, Sentenza n. 7980 del 01/10/1994 (Rv. 487964 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - TERMINE | Omessa convocazione delle parti e dei rappresentanti di categoria ex art. 46 comma secondo legge n. 203 del 1982 - Incidenza sul diritto di ciascuna parte ad introdurre la domanda giudiziale - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487964-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - TERMINE

L'omessa convocazione, ad opera dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, delle parti e dei rappresentanti di categoria, prevista dall'art. 46, comma secondo, legge 3 maggio 1982, n. 203, al fine dell'esperimento del tentativo di conciliazione nel caso in cui una parte del rapporto agrario, intendendo intraprendere un'azione giudiziaria inerente allo stesso rapporto, ne dia preventiva comunicazione ai sensi del comma primo, non può influire sul diritto di ciascuna delle parti di introdurre la domanda giudiziale, posto che il comma quinto della stessa norma consente alla parte di adire l'autorità giudiziaria dopo sessanta giorni dalla comunicazione iniziale nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca, restando del tutto indifferente le ragioni per cui il tentativo di conciliazione non viene definito entro tale termine.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)