Sez. 3, Sentenza n. 2422 del 19/03/1997 (Rv. 503102 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Azione giudiziaria - Condizione di proponibilità - Onere della parte - Contenuto - Comunicazione alla controparte e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura dell'intenzione di agire e decorso del termine dalla comunicazione - Sufficienza - Accertamenti circa l'effettiva convocazione delle parti ad opera dell'Ispettorato - Irrilevanza.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE
La condizione di proponibilità della domanda inerente ad un rapporto agrario, fissata dall'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è integrata dalla richiesta di attivazione della procedura conciliativa da parte dell'interessato e dal decorso del termine entro il quale la stessa deve concludersi, mentre non hanno rilievo eventuali ritardi o omissioni dell'ufficio che deve procedere all'esperimento del tentativo di conciliazione; pertanto, una volta che l'interessato, in conformità di quanto disposto dal menzionato articolo abbia provato di avere comunicato all'altra parte e al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura la propria intenzione di agire in giudizio, non rileva accertare l'intervenuta convocazione delle parti a cura dell'ispettorato medesimo.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)