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Sez. 1, Sentenza n. 11021 del 09/10/1992 (Rv. 478829 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Competenza funzionale | Fallimento dell'appaltatore - Azione nei confronti del committente per il pagamento di residui compensi - Committente - Richiesta in via riconvenzionale di un proprio credito - Intera causa - Tribunale fallimentare - Cognizione - Devoluzione.
Stato
decisa il 1992-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478829-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Competenza funzionale

Qualora il fallimento dell'appaltatore agisca per il pagamento di residui compensi nei confronti del committente, e questi, in base allo stesso rapporto, faccia valere in via riconvenzionale un proprio credito, l'intera causa, ai sensi degli artt. 36 cod. proc. civ. e 52 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, è devoluta alla cognizione del tribunale fallimentare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)