Sez. 1, Sentenza n. 9801 del 26/07/2000 (Rv. 544117 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - RICONVENZIONALI | Fallimento dell'appaltatore - Azione nei confronti del committente per il pagamento di residui compensi - Committente - Domanda riconvenzionale di accertamento dell'opponibilità della rescissione e di condanna al risarcimento del danno - Tribunale fallimentare - Cognizione - Devoluzione.
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - RICONVENZIONALI
Qualora il fallimento dell'appaltatore agisca per il pagamento di residui compensi nei confronti del committente, e questi, in base allo stesso rapporto, domandi in via riconvenzionale l'accertamento della opponibilità al fallimento della rescissione dell'appalto e la conseguente condanna al risarcimento del danno per inadempimento, essendo tali domande riconvenzionali legate da un nesso di pregiudizialità dipendenza, l'intera causa, ai sensi degli artt. 36 cod. proc. civ. e 52 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, è inscindibilmente devoluta alla cognizione del tribunale fallimentare.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)