Sez. 1, Sentenza n. 1339 del 14/06/1967 (Rv. 327926 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO OGGETTIVO - DIFFERENZE CON QUELLO OGGETTIVO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO OGGETTIVO - DIFFERENZE CON QUELLO OGGETTIVO.*
Si ha indebito oggettivo (art. 2033 cod.civ.), quando manca un'originaria causa contrattuale giustificativa di un pagamento o quando la causa originariamente esistente e venuta meno si ha, invece, indebito soggettivo (art. 2036 cod.civ.), quando alcuno paghi un debito altrui, credendosi debitore in base ad un errore scusabile. Pertanto, accertato che un pagamento e stato eseguito senza che esistesse la causa dell'obbligazione di pagare, neppure agganciata alla presunzione fondata sul criterio del consulto datum, e che esso non e stato fatto a causa di errore inescusabile, ma di comportamento illegittimo del creditore (che, percio, non potrebbe addurre, agli effetti dell'art.2036 cod.civ., la sua buona fede), la ripetizione d'indebito non puo essere esclusa ed il problema di qualificazione dell'indebito cosi realizzatosi si deve risolvere ricomprendendo nell'indebito oggettivo di cui all'art.2033 cod.civ. le ipotesi d'indebito che non si possa qualificare soggettivo ai sensi dell'art. 2036 dello stesso codice. (Cfr. 686-66, 1302-63, 1182-60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2036
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)