Sez. 3, Sentenza n. 2814 del 10/03/1995 (Rv. 491074 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Debito altrui - Pagamento eseguito dal terzo volontariamente ma non spontaneamente - A causa del comportamento illegittimo del creditore - Conseguenze - Indebito oggettivo - Ripetizione del pagamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO
Il pagamento di un debito altrui, eseguito del "solvens" volontariamente, ma non spontaneamente, a causa del comportamento illegittimo dal creditore (nella specie, che pretendeva di coinvolgerlo in una procedura fallimentare obiettivamente ingiusta), non è riconducibile allo schema dell'indebito soggettivo in difetto del pagamento dell'errore del "solvens", ma rientra nella disciplina generale dell'art. 2033 cod. civ. - trattandosi di pagamento pur sempre privo di "causa Debendi" e non eseguito con la volontà di estinguere l'altrui debito - sicché dà diritto alla ripartizione del pagamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2036
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)