Sez. 5, Sentenza n. 5209 del 04/03/2011 (Rv. 617037 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Art. 7, comma 4, d.lgs n. 472 del 1997 - Possibilità di riduzione di sanzioni sproporzionate - Ambito di applicazione - Sanzioni determinate in misura fissa o proporzionale - Applicabilità - Ragioni - Modalità - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la disposizione contenuta nel comma quarto dell'art. 7 del d.lgs 18 dicembre 1997, n. 472 - che consente di ridurre la sanzione fino alla metà del minimo, quando concorrono eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione stessa - si applica, in mancanza di specifiche eccezioni, ad ogni genere di sanzioni, comprese quelle che la legge stabilisce in misura proporzionale o fissa, dovendosi in tal caso considerare che il minimo ed il massimo si identificano in detta misura fissa o proporzionale. (Fattispecie relativa a sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)