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Sez. 1, Sentenza n. 2407 del 19/05/1989 (Rv. 462811 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1989-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462811-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

In tema di sanzioni pecuniarie amministrative, il pagamento in misura ridotta, che l'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 contempla con il versamento di una somma pari al terzo del massimo della pena edittale, ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo, trova applicazione anche quando si tratti di sanzione determinata in misura fissa, od in misura proporzionale, ancorché con un'entità minima irrogabile in via sussidiaria quando il criterio di calcolo proporzionale porti ad una cifra inferiore (nella specie, art. 33 della legge regionale del Veneto 7 settembre 1982 n. 44, che prevede, per le escavazioni abusive di cave, una pena pecuniaria pari al valore del materiale scavato e comunque non inferiore a lire 1.000.000). In tali ipotesi, il minimo ed il massimo edittale si identificano in detta misura fissa, ovvero in detta misura proporzionale, e, pertanto, il pagamento ridotto deve essere commisurato ad un terzo dei corrispondenti importi.*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 07/09/1982 num. 44 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)