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Sez. 5, Sentenza n. 27067 del 13/11/2008 (Rv. 605582 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili - Base imponibile - Immobile classificabile nel gruppo catastale D senza rendita catastale - Criterio di determinazione dell'ICI - Art. 5, comma 3, d.lgs n. 504 del 1992 - Distinta contabilizzazione degli immobili - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605582-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la contabilizzazione di un fabbricato senza rendita catastale, iscritto o non iscritto in catasto, classificabile nel gruppo D catastale ed interamente posseduto da un'impresa, è da considerare distinta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, d.lgs n. 504 del 1992, quando, indipendentemente dalla pluralità delle particelle catastali su cui insista, sia effettuata in modo specifico per esso e in modo separato rispetto a quella degli altri fabbricati classificabili nel gruppo D. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto correttamente determinata l'imposta relativa ad un capannone di proprietà di una società, insistente su quattro unità catastali, contabilizzato sulla base dei costi di acquisizione e di incremento dell'intero immobile, senza distinzione fra le singole particelle).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)